POLITICA - Parlamento
ADESSO LA PAROLA PASSA ALLA CAMERA
Testamento biologico, il testo approvato dal Senato
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26/03/2009, ore 21:50 -
Con 150 voti a favore, 123 contrari e 3 astenuti, il Senato ha approvato il ddl sul testamento biologico. La parola adesso passa alla Camera. Secondo il disegno di legge, la dichiarazione anticipata di trattamento dura cinque anni, è redatta in forma scritta, non è vincolante e, soprattutto, non vi rientrano alimentazione e idratazione né può raccogliere indicazioni che si configurino come eutanasia o suicidio assistito.
Favorevoli il Pdl, la Lega e l’Udc. Contrari, invece, Pd e Idv. Voci fuori dal coro, Emanuela Baio e Claudio Gustavino del Pd e gli esponenti del Pdl Antonio Paravia, Saro, Lucio Malan, Marcello Pera e Laura Bianconi (che si è astenuta).
Il vicepresidente dei senatori Pdl, Gaetano Quagliariello, ha ribadito i principi sui quali è improntato il ddl Calabrò, che “impedisce che la volontà di un soggetto sia ricostruita ex post”, stabilisce che “nessuno può arrogarsi il diritto di decidere quando una vita è degna di essere vissuta o meno”, non permetterà più “nessun caso Englaro” e considera la “necessità che il futuro resti sempre aperto, che nesusno resti impiccato a scelte precedenti mentre magari la scienza si è evoluta”. Il riferimento è al fatto che, nella mattinata, un emendamento di Antonio Fosson (Udc) aveva reso le dichiarazioni anticipate di trattamento non più vincolanti per il medico. Cancellata quindi una modifica introdotta in commissione Sanità (su proposta di Roberto Centaro del Pdl). Il nuovo comma 1 dell’articolo 4 dice che “le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie”, a differenza dell’originario che, seppur non parlando di obblighi, le rendeva vincolanti. Maurizio Gasparri, presidente del gruppo Pdl, ha spiegato che “i medici e il fiduciario potranno valutare la situazione, perché dal tempo delle dichiarazioni all’eventuale loro applicazione possono intervenire modificazioni della volontà della persona o progressi della scienza medica”.
L’opposizione, però, non ha affatto gradito l’impostazione data, vista come un modo per svuotare “la Dat di qualunque significato”, di averne fatto “carta straccia” e di aver “buttato nel cestino” tutto il lavoro fatto in commissione. Ignazio Marino ha parlato di “bacio della morte” alla legge sul testamento biologico, il presidente Finocchiaro di “imbroglio”, di “tradimento” e di un ricorso alla Corte costituzionale. Pronta la risposta di Calabrò, che ha replicato di essere stato molto attento “agli aspetti di costituzionalità”, affermando che da questo punto di vissta non ci sono rischi.
Soddisfatto il ministro del Welfare Sacconi, sia per il contenuto del testo, sia per la coesione della maggioranza in un momento delicato come quello della formazione del Pdl.
Di seguito, una sintesi dei punti salienti del provvedimento:
L’articolo 1 accoglie anche il passaggio sul consenso informato, richiesto dal Pd, ma in una formulazione che è stata ottenuta con una mediazione tra la posizione dell’opposizione e quella della maggioranza.
Con l’articolo 2 viene disciplinato il consenso informato, mentre nel terzo si entra nel vivo della questione dell’idratazione e dell’alimentazione artificiali. Nell’articolo 3 si parla dei contenuti e dei limiti delle Dichiarazioni anticipate di trattamento, attraverso i quali si esprime il proprio orientamento sui trattamenti medico-sanitari e di fine vita in previsione dell’ipotesi di perdere la capacità di intendere e di volere. Punto fermo, l’impossibilità di rifiutare alimentazione e idratazione artificiali.
Per far si che il Dat diventi efficace, il paziente deve essere in stato neurovegetativo; la valutazione spetterà ad un collegio di tre medici (un neurologo, un anestesista-rianimatore e un medico legale), sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia.
Nell’articolo 4 si dice che le Dat non sono obbligatorie, e che devono essere redatte, in forma scritta, da persona maggiorenne, raccolte dal medico curante e non più, come inizialmente previsto, dal notaio. Sono valide, inoltre, per un massimo di cinque anni.
Con l’articolo 5 si sancisce l’assistenza ai pazienti in stato vegetativo, mentre col sesto si disciplina la figura del fiduciario che, insieme al medico curante, si impegna per vegliare che le indicazioni scritte dal paziente vengano seguite.
L’articolo 7 garantisce al medico la possibilità di non seguire la Dat, sentito il fiduciario, qualora gli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche non corrispondano più alla situazione descritta.
Con l’articolo 8 si regola l’ipotesi di contrasto tra soggetti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario in assenza del fiduciario. La decisione viene autorizzata dal giudice tutelare, su parere del collegio medico, o dopo aver sentito il medico curante nei casi urgenti.
Nell’articolo 9, quello delle disposizioni finali, si prevede l’istituzione di un registro nazionale delle Dat, al ministero del Welfare, che raccoglierà tutti i testamenti biologici raccolti.
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